LA PRESCRIZIONE TRIBUTARIA MATURA SEMPRE IN CINQUE ANNI
Solo una sentenza passata in giudicato o un accertamento divenuto definitivo prima dell'emissione della cartella esattoriale trasformano la prescrizione dei tributi e degli interessi da quinquennale a decennale. Le sanzioni si prescrivono sempre in cinque anni ai sensi dell'art. 20 del d.lg. n° 472/1997.
Inoltre, se l'Agente della riscossione (Equitalia) rimane inerte e determina la prescrizione dei tributi, sono sempre a suo carico le spese di lite del ricorso presentato dal contribuente, anche quando sia rimasto contumace.
Con la recentissima sentenza n° 964/2016 depositata l’8 giugno 2016, la Commissione Tributaria provinciale di Torino ha ribadito alcuni punti fermi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che possono così riassumersi:
- il contribuente può impugnare autonomamente tutti gli atti dell’Erario e dell’Agente della riscossione (Equitalia) con i quali gli venga rivolta una richiesta di pagamento specifica che sia lesiva dei suoi interessi;
- il contribuente può chiamare direttamente in giudizio non solo l’Erario, ma anche l’Agente della riscossione (Equitalia), soprattutto quando ad essere impugnato è proprio un atto della riscossione;
- l’impugnazione dell’avviso di intimazione costituisce un atto di opposizione all’esecuzione che trova disciplina e fondamento nell’art. 615 c.p.c., in quanto affermi la sopravvenuta mancanza del diritto dell’Ente creditore di procedere all’esazione dei crediti a causa di un fatto estintivo dell’obbligazione di pagare verificatosi dopo la notificazione della cartella esattoriale;
- il credito erariale, per tributi, sanzioni ed interessi, indicato in una cartella esattoriale, si prescrive in dieci anni solo quando esso deriva da un “titolo definitivo”, vale a dire da un provvedimento definitivo di accertamento o da una sentenza definitiva emessi prima della cartella esattoriale stessa; se non esiste un titolo definitivo, il credito erariale si prescrive sempre in cinque anni.
Particolarmente interessante appare la sentenza in commento laddove condanna l’Agente della riscossione a rifondere al contribuente vittorioso le spese di lite, anche se rimasta contumace: Equitalia deve rifondere le spese in quanto unica responsabile dell’inerzia che ha determinato la prescrizione nell’attività ad essa affidata. Nessuna condanna alle spese per l'Agenzia delle Entrate nonostante abbia resistito all'impugnazione del contribuente.