L’ASSICURAZIONE NON PUÒ OBBLIGARE IL PROPRIETARIO A ROTTAMARE IL VEICOLO
In caso di incidente stradale, il proprietario del veicolo non può essere obbligato dall’assicurazione o dal Giudice a rottamare il veicolo quando le spese di riparazione superino il valore commerciale di esso.
Il principio è stato espresso dalla Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n° 10686 depositata il 20 aprile 2023, destinata ad incidere sensibilmente nella prassi finora seguita dalla Compagnie di assicurazione nel risarcimento dei danni derivanti da incidenti nella circolazione stradale.
Secondo il Giudice della legittimità, l’art. 2058, 2° co., c.c. libera l’assicurazione dall’obbligo di sostenere il costo delle riparazioni solo quando esse risultino eccessivamente onerose, ma senza automatismi ingiustificati quando tali riparazioni (cosiddetta reintegrazione in forma specifica) comportino spese superiori al valore dei veicolo.
La necessità per l’assicurazione di non sostenere esborsi eccessivi, infatti, deve essere contemperata con il diritto del danneggiato di vedere ristabilita la situazione nella quale si trovava prima del danno e, a questo scopo, pur dovendo evitare che, per effetto delle riparazioni, il veicolo assuma un valore superiore a quello precedente, occorre tener conto della specifica situazione di fatto, dando rilievo a numerosi elementi, tra i quali, a titolo solo esemplificativo, il fatto che al proprietario risulti più agevole la guida di un mezzo cui è abituato, il fatto che vi siano difficoltà a reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato, o la necessità di non aspettare i tempi della ricerca di un veicolo con le stesse caratteristiche o di non assumersi i rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile perché non sottoposto alla medesima manutenzione di quello posseduto.
Inoltre, quando il danneggiato concordi invece per il “risarcimento per equivalente”, la somma riconosciuta dall’assicurazione non può limitarsi al mero valore sul mercato del veicolo, ma deve comprendere tutti gli importi necessari ad elidere il danno, vale a dire, sempre a titolo esemplificativo, le spese di rottamazione del vecchio e quelle di immatricolazione del nuovo veicolo, il bollo già pagato per il periodo non goduto, il fermo fino al recupero di un veicolo analogo, senza che ciò comporti un indebito arricchimento, trattandosi comunque di somme che, nel loro complesso, conducono pur sempre ad un risparmio per l’assicurazione.