LA RIFORMA CARTABIA RAFFORZA LA MEDIAZIONE CIVILE
L’articolo 7 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n° 149 ha profondamente innovato la portata dell’istituto della mediazione civile, non solo ampliando il numero delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ma inserendo anche strumenti di incentivazione al ricorso all’istituto di risoluzione alternativa delle controversie.
Alle precedenti materie, riguardanti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, si sono aggiunte le nuove materie relative a associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.
Nella materia del condominio è riconosciuta all’amministratore la legittimazione ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, senza necessità di preventiva autorizzazione dell’assemblea, che resta indispensabile per procedere alla sottoscrizione dell’accordo.
Sono aumentati i poteri del Giudice di invitare le parti ad esperire la mediazione delegata, che possono essere esercitati fino al momento della precisazione delle conclusioni. I magistrati che disporranno la mediazione delegata potranno contare sul fatto che le ordinanze con cui provvedono al riguardo saranno considerate a fini statistici per la progressione in carriera.
La mancata partecipazione alla procedura di mediazione può avere conseguenze negative, vere e proprie sanzioni, per la parte ingiustificatamente assente:
- il giudice può desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione;
- quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice può condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato;
- all’esito del giudizio, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione;
- nel caso in cui il soggetto che non ha partecipato alla mediazione sia una pubblica amministrazione, il Giudice trasmette al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.
Quando una delle parti è non abbiente, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui la mediazione riguardi materie obbligatorie e sia raggiunto un accordo. In questi casi, nulla sarà dovuto all’Organismo di mediazione.