TESTAMENTO: L’ONERE DI MANTENERE UN TERZO GRAVA SULL’EREDE ANCHE SE L’EREDITÀ NON È SUFFICIENTE.
L’erede che abbia accettato l’eredità senza beneficio di inventario è tenuto all’adempimento dell’onere di prestare assistenza ad un terzo anche quando il testamento viene dichiarato parzialmente inefficace per la violazione della quota riservata ai legittimari.
È questo il principio di diritto ribadito da una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale in primo grado.
La vicenda è così riassumibile: i nonni, ciascuno con separato testamento, nominarono proprie eredi universali le loro due nipoti, diseredando invece le due figlie, interdette. Dopo la morte dei nonni, le nipoti, a causa di un’insanabile litigiosità, non diedero mai esecuzione all’obbligo di mantenimento, lasciando che le proprie madre e zia fossero affidate alla sola cura dei servizi sociali. Il tutore delle due interdette, verificata l’impossibilità di ottenere lo spontaneo adempimento dell’onere di assistenza, impugnò il testamento dei nonni, chiedendone l’inefficacia per la parte in cui privava le interdette della loro quota di eredi necessarie e promosse azione risarcitoria per il mancato mantenimento.
Entrambe le domande furono accolte dal Tribunale e, proprio in questi giorni, la Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione contro di essa, riaffermando i seguenti principi di diritto:
- l’accoglimento dell’azione di riduzione non incide sulla validità del testamento, che viene reso parzialmente inefficace nella misura in cui si estende oltre il limite della quota disponibile, ma resta perfettamente valido in ogni altra disposizione;
- l’erede testamentario onerato dell’obbligo di assistenza a favore di un terzo deve adempiere anche se il patrimonio ereditario si è ridotto per effetto dell’azione di riduzione e, se non ha accettato con beneficio di inventario, è tenuto al mantenimento del terzo anche con il proprio patrimonio personale.