SUCCESSIONI: L'AZIONE DI RIDUZIONE NON INCIDE SULL'ISTITUZIONE DI EREDE NEL TESTAMENTO
Il Tribunale di Torino, in materia di successioni, ha recentemente ribadito quattro principi affermati dalla Corte Suprema di Cassazione:
- - L’erede legittimario pretermesso che sia anche beneficiario di un onere di mantenimento imposto all’erede testamentario, può esperire congiuntamente tanto l’azione di riduzione del testamento, quanto l’azione per l’adempimento coattivo dell’onere.
- - Il positivo esercizio dell’azione di riduzione, rende le disposizioni di ultima volontà parzialmente inoperanti, nella misura necessaria a ristabilire la quota di legittima, mentre lascia inalterata l’istituzione di erede.
- - L’erede testamentario che abbia subito l’esito positivo dell’azione di riduzione continua ad essere obbligato all’adempimento dell’onere di mantenimento che il testatore abbia stabilito a favore degli eredi pretermessi.
- - Il legittimario pretermesso è legittimato a far valere anche la lesione della quota di legittima subita dal de cuius per effetto di un testamento che ne abbia violato la quota di riserva.