S.R.L.: LE DELIBERE DEL C.D.A. SONO IMPUGNABILI SECONDO LA DISCIPLINA DELLA S.P.A.
Segnaliamo un’interessante ordinanza presidenziale del Tribunale di Torino, nella quale, in adesione alla giurisprudenza di Milano, si afferma che la lacuna derivante dalla mancanza nella disciplina delle s.r.l. di un generale richiamo delle disposizioni dettate dall’art. 2388 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione delle s.p.a., può essere colmata in via analogica dell’art. 2388 c.c., che, a sua volta, richiama l’art. 2378 c.c.
Il Tribunale di Torino ritiene l’esistenza, nell’ordinamento, di un generale principio di sindacabilità delle decisioni dell’organo amministrativo di una società di capitali, contrarie alla legge o allo statuto.
Incidentalmente, il Tribunale osserva come la deliberazione che estromette l’amministratore dalla rappresentanza esterna della società e lo revoca dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione, quando venga assunta in un contesto di palese forzatura, come quando il C.d.A. non abbia per statuto il potere necessario, riservato all’Assemblea dei soci, meriti di essere sospesa con urgenza, inaudita altera parte.