RESPONSABILITÀ DELLA P.A.: PER LE STRADE IN CUSTODIA BASTA IL CONCRETO POTERE DI CONTROLLO
Il Tribunale di Acqui Terme (oggi Alessandria) riafferma il principio per il quale il Comune proprietario della strada è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni cagionati ai passanti tutte le volte che, in presenza della possibilità di esercitare un concreto potere di controllo sulla cosa, non abbia fornito la prova che l’evento dannoso sia dipeso da caso fortuito o da un utilizzo della cosa abnorme o improprio da parte del passante.
La responsabilità derivante dalle cose custodia prescinde dalla colpa, tanto che il custode negligente risponde dei danni allo stesso modo del custode prudente. Per questa ragione, la giurisprudenza preferisce parlare di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia.