PROCESSO TELEMATICO: SE LA COPIA DI CORTESIA DIVENTA OBBLIGATORIA
LA VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE E ORDINE DEGLI AVVOCATI DIVENTA FONTE DI RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA.
Con un decreto depositato il 15 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha ritenuto fonte di responsabilità aggravata per la parte soccombente il mancato deposito della copia cartacea di "cortesia" di una memoria conclusiva in un procedimento di opposizione allo stato passivo di un fallimento, nonostante il tempestivo deposito dell'atto in forma telematica da parte del difensore.
Si tratta di un provvedimento destinato a far discutere sotto diversi aspetti.
In primo luogo, infatti, il decreto in esame, eleva a rango di norma precettiva vera e propria il protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli avvocati, senza che sia dato comprendere il fondamento giuridico di quella che, al massimo, può considerarsi una "buona prassi", caratterizzata dalla volontà degli avvocati di collaborare con l'Autorità giudiziaria nell'adeguamento del sistema giudiziario alla recente normativa in materia di processo telematico, senza che a ciò i professionisti siano tenuti in alcun modo, nemmeno in forza di disposizioni di natura regolamentare.
In secondo luogo, il 3° comma dell'art. 96 c.p.c. è considerato norma che introduce nell'ordinamento processuale il principio della sanzionabilità dell'abuso del processo, attraverso una condanna punitiva finalizzata a preservare la funzionalità del processo e ridurre il contenzioso ingiustificato. Essa presuppone pur sempre che la parte abbia agito in malafede o con colpa grave nell'esercizio del diritto di difesa. Davvero non pare che il mancato deposito della copia "di cortesia" possa considerarsi abuso del processo, frutto di malafede o colpa grave.
Infine, l'ammontare della condanna punitiva appare decisamente elevato ed in grado di esporre l'avvocato alla richiesta di rimborso da parte del cliente, posto che la condotta censurata che ne è alla base non rientra nell'attività difensiva vera e propria, trattandosi , invece, di un adempimento di natura burocratica e materiale, realizzabile anche per il tramite di un collaboratore di segreteria.