NUOVO PROCESSO TELEMATICO: INVALIDITÀ DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Vercelli ammette la validità del ricorso introduttivo del giudizio depositato in via telematica: si tratta di una mera irregolarità, sanabile quando l'atto abbia raggiunto lo scopo al quale era destinato.
Il Giudice di merito si richiama al costante orientamento della Corte di Cassazione a proposito del deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, espresso con riferimento al caso di un ricorso depositato con il mezzo della raccomandata cartacea: se anche si trattasse di una nulità, il difetto può essere comunque sanato quando l'atto è comunque in grado di assolvere alla funzione assegnatagli dalle norme processuali.
Il Tribunale di Vercelli, inoltre, prende posizione anche sulla forma dell'atto.
Per il Ministero della Giustizia il documento informatico deve essere in formato .pdf, privo di elementi attivi e risultante dalla trasformazione di un documento testuale. Per la norma tecnica, dunque, non sarebbe regolare l'atto formato attraverso la scansione di un documento cartaceo trattato come immagine.
In realtà, hanno ritenuto i Giudici, in questo caso si tratterebbe di una mera irregolarità priva di conseguenze, posto che l'art. 156, 1° co., c.p.c. stabilisce che la nullità di un atto per difetto dei requisiti di forma deve essere prevista da una norma di legge, rango che non possiedono certamente le specifiche tecniche disposte dal Ministero della Giustizia.