L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO È SEMPRE PREFERIBILE
Anche in caso di totale incapacità a provvedere ai propri interessi, il Giudice tutelare, prima di procedere con l’interdizione, deve sentire l’interessato per verificare se la misura di protezione introdotta dalla legge n° 6/2004 sia adeguata alla situazione.
Il decreto in analisi, emesso dal Giudice tutelare di Torino, si presenta molto interessante in quanto ribadisce l’orientamento per il quale l’amministrazione di sostegno è intesa come principale misura di protezione a favore di soggetti privi di autonomia, mentre l’interdizione rappresenta strumento residuale adottabile quando ogni altro risulti insufficiente.
Il caso concreto riguarda un uomo che, in un incidente stradale nel quale è stato investito da un autocarro, oltre ad aver riportato numerose fratture, ha subito anche un’ischemia cerebrale, in conseguenza della quale i medici, allo scopo di preservarne il cervello da danni ulteriori, lo hanno posto in stato di coma farmacologico che ne ha determinato la completa incoscienza.
La moglie e la sorella, legittimate dagli artt. 406 e 417 c.c., hanno presentato ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore del proprio congiunto, domandando, in via di urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, prima dell’audizione del beneficiario.
Con un decreto reso in tempi brevissimi (appena due giorni dopo il deposito del ricorso), il Giudice tutelare di Torino ha nominato la moglie dell’infortunato, in via provvisoria ed urgente, amministratore di sostegno del marito.
Oltre a riaffermare il principio sopra indicato, il Giudice tutelare ha riconosciuto che la necessità di sbloccare i conti correnti intestati al solo beneficiario in assenza di deleghe pregresse, o di attivare la copertura assicurativa per il caso di infortuni o di verificare la sussistenza di elementi di responsabilità penale o civile di terzi nella determinazione dell’incidente stradale, costituiscono tutte attività connotate dai caratteri di urgenza che giustificano la nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 405 c.c.
Infine, il decreto attribuisce all’amministratore di sostegno il potere, in via esclusiva, di prestare il consenso informato, secondo il suo prudente apprezzamento, ai trattamenti medici (siano essi diagnostici o terapeutici) routinari riguardanti il beneficiario. Qualora si tratti, invece, di trattamenti non routinari, l’amministratore di sostegno dovrà acquisire non solo il parere dei medici, ma anche quello della sorella del beneficiario e, in definitiva istanza, quello del Giudice tutelare.
Ovviamente, il fondamentale presupposto del potere attribuito all’amministratore di sostegno risiede nel perdurante stato di incapacità del beneficiario, posto che, per espresso disposto del decreto in commento, se egli sia tornato in grado di esprimere un consenso cosciente e consapevole, i medici avranno solo costui come legittimato interlocutore.
Particolarmente attento, infine, si è dimostrato il Giudice tutelare nel fissare alquanto in là nel tempo l’udienza per l’audizione dell’interessato, all’evidente scopo di consentire ai trattamenti sanitari in corso di produrre l’effetto terapeutico atteso.