ASSICURAZIONE: SEMPRE OBBLIGATORIO IL QUESTIONARIO SANITARIO
Viola i principi costituzionali di correttezza e buonafede la Compagnia di assicurazioni che acquisisce in modo sommario e indeterminato informazioni che poi utilizza per rifiutare al cliente l'adempimento della prestazione, senza visita medica e senza la compilazione di un dettagliato questionario sanitario.
Per queste ragioni, secondo una recente sentenza del Tribunale di Torino, il contratto di assicurazione sulla vita è in contrasto con l’art. 1 del regolamento ISVAP n° 40 del 2012 e rende infondata l'eccezione di colpa grave nella condotta del cliente che si sia definito "in buona salute".
Nel caso concreto, un uomo aveva stipulato un contratto di assicurazione sulla vita in relazione ad un finanziamento, che prevedeva, in caso di decesso dell’assicurato, il versamento agli eredi di un indennizzo pari all’importo residuo del prestito ancora dovuto al momento della morte.
L’assicurato era improvvisamente deceduto a causa di arresto cardiorespiratorio e la Compagnia di assicurazioni aveva rifiutato l’indennizzo sostenendo che il cliente, con colpa grave, non aveva reso dichiarazione veritiera sul proprio stato di salute, avendolo definito “buono” senza indicare di essere affetto da ipertensione arteriosa.
Il Giudice del Tribunale ha escluso che la Compagnia potesse invocare tale circostanza per negare l’indennizzo dal momento che all’assicurato non era stato sottoposto un questionario sanitario specifico, ma solo il recepimento, in un modulo prestampato, di una dichiarazione del tutto generica sullo stato di salute, che implica non l’attestazione di un fatto, ma l’espressione di un giudizio frutto di una valutazione discrezionale da parte di un soggetto privo delle necessarie cognizioni mediche, il quale può ritenersi sinceramente in buona salute anche se soffre di pressione alta.
In particolare, si legge nella sentenza, “Tale modalità sommaria e generica di acquisizione da parte dell’assicuratore di informazioni di tale importanza da essere poi invocate in via di eccezione quale presupposto di applicabilità dell’art. 1892 c.c. per rifiutare l’adempimento della prestazione cui l’assicurato avrebbe diritto quale corrispettivo del regolare pagamento del premio risulta in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede di matrice costituzionale (ex art. 2 Cost.) che devono presiedere sia alla formazione ed interpretazione del contratto sia alla sua esecuzione in ogni sua fase (Cassazione civile, sez. III, 05/03/2009, n. 5348), specificamente codificati nella materia in oggetto dall’art. 183 del codice delle assicurazioni che prescrive l’obbligo di ‘comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati’.
Fondamentale, al riguardo, deve ritenersi anche la segnalazione congiunta da parte dell’Ivass e della Banca d’Italia del 26.8.2015 riguardante la criticità oggetto di frequenti reclami dei consumatori circa la diffusione di polizze non adeguate rispetto alle effettive esigenze del cliente con la specifica indicazione della necessità di sottoporre all’assicurato questionari sanitari idonei a consentirne una consapevole rappresentazione del proprio stato di salute e una piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese, in luogo della mera dichiarazione di buono stato di salute prestampata, in una con la raccomandazione a seguire una politica liquidativa favorevole all’assicurato per i contratti già stipulati senza che sia stato consentito al sottoscrittore di rendere compiutamente le informazioni necessarie.