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ASSEGNO DIVORZILE

ASSEGNO DIVORZILE

Il coniuge divorziato ha diritto all’assegno di mantenimento solo se non riesce ad essere economicamente autonomo e non per mantenere il tenore di vita goduto nel matrimonio ormai estinto.  

È questo il principio innovativo espresso dalla sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017,  con cui la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente mutato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile.

La vicenda riguarda una donna che, vedendo rigettare dal Tribunale di Milano la propria domanda di assegno divorzile, proponeva ricorso alla Corte d’Appello, ove la domanda veniva nuovamente respinta per non essere stata raggiunta la prova relativa all’inadeguatezza dei mezzi economici ai fini della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

A fronte della proposizione di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda, intervenendo però incisivamente sulla motivazione.

In particolare, la Cassazione, pur ribadendo la necessità di un accertamento in fatto articolato in due distinte fasi, ha però ritenuto ormai anacronistico, ai fini dell’attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile, il riferimento al criterio del tenore di vita goduto nel matrimonio.

La prima fase del giudizio, relativa alla valutazione dell’an debeatur, riguarda l’accertamento dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno, riconosciuti  soltanto quando l’ex coniuge richiedente non abbia mezzi economici adeguati e si trovi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni di carattere oggettivo. A tale scopo, l’ex coniuge è considerato  persona singola, nella sua individualità, e non più come parte di un rapporto matrimoniale ormai estinto sotto il profilo spirituale e patrimoniale.

Il ragionamento del Giudice della legittimità si rifà alla normativa in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, e, in particolare, alla prescrizione contenuta nell’articolo 337-septies c.c., a mente del quale, “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”: se l’indipendenza economica sottrae al figlio maggiorenne il diritto al contributo periodico pur in presenza di una previsione costituzionale in tal senso e nonostante il carattere permanente dello status filiationis, a maggior ragione l’autosufficienza economica deve considerarsi, per l’ex coniuge, una condizione ostativa alla percezione dell’assegno divorzile, dovendosi considerare il fatto che il matrimonio è estinto e che mancano costituzionali dirette a garantire l’assistenza al soggetto divorziato, fatto salvo un generico dovere di solidarietà.

Sempre secondo la Suprema Corte, diversamente ragionando, la concessione dell’assegno divorzile assumerebbe le vesti di un arricchimento ingiustificato, posto che l’interesse tutelato è il raggiungimento dell’indipendenza economica e non il riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi, in conformità ad una concezione moderna di matrimonio, inteso come atto personalissimo di libertà e non come, un tempo, strumento di “sistemazione economica definitiva” per uno dei coniugi.

Sostiene ancora la Corte che anche nel caso dell’assegno divorzile è attribuita rilevanza al rifiuto ingiustificato di acquisire la propria autonomia economica mediante l’impegno lavorativo.

In definitiva, soltanto qualora l’ex coniuge richiedente abbia adeguatamente dimostrato la propria concreta inadeguatezza economica, sulla base di indici specifici, quali il possesso di redditi di qualsiasi natura, il possesso di cespiti mobiliari o immobiliari, le capacità ed effettive possibilità di lavoro personale e la disponibilità stabile di un’abitazione, sarà possibile passare alla seconda fase del giudizio, relativa al quantum debeatur, procedendo ad una valutazione comparativa delle rispettive posizioni degli ex coniugi, personali e patrimoniali, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

In conclusione, se l’ex coniuge richiedente risulterà possedere mezzi adeguati al raggiungimento dell’indipendenza economica o apparirà concretamente in grado di procurarseli, il diritto alla percezione dell’assegno divorzile dovrà essergli negato tout court.

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